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TRASPARENZA

In ottemperanza alle disposizioni per garantire trasparenza, semplificazione ed efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, e in particolare a quanto previsto dal Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito nella Legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Circo Bellucci pubblica le seguenti informazioni:

 

Articolo 1

Il Ministro della Cultura ridefinisce, con apposito decreto, i criteri per l’erogazione dei contributi pubblici allo spettacolo dal vivo. Tali criteri, in vigore dal 1° gennaio 2014, tengono conto di:

• valore culturale delle attività svolte,

• quantità e qualità della produzione,

• affluenza del pubblico,

• regolarità amministrativa e gestionale.

I contributi vengono erogati in base a rendicontazioni verificate. L’articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.

Articolo 1-bis

Il decreto può prevedere incentivi progressivi in favore di:

• circhi e spettacoli viaggianti senza animali,

• esercenti di circo contemporaneo.

 

Articolo 2

Gli enti e organismi finanziati tramite il Fondo Unico per lo Spettacolo o altre leggi di settore devono pubblicare e aggiornare annualmente (entro il 31 gennaio):

• gli atti di conferimento di incarichi amministrativi, artistici e dirigenziali,

• i curriculum vitae dei titolari di incarichi,

• i compensi percepiti, indipendentemente dalla denominazione dell’incarico (collaborazione, consulenza, direzione, ecc.).

 

L’adempimento a questi obblighi è condizione necessaria per accedere a nuovi fondi.

 

Articolo 3

Sono abrogati i fondi speciali per l’adeguamento delle strutture teatrali e musicali (legge 30 aprile 1985, n. 163 e legge 10 maggio 1983, n. 182). I soggetti già beneficiari di contributi devono completare la documentazione entro il 30 novembre 2013. Ulteriori dettagli vengono definiti con decreto del Ministro della Cultura.

 

Articolo 4

Le risorse residue dei fondi soppressi sono versate nel bilancio dello Stato, al netto delle spettanze dovute ai soggetti gestori.

 

Articolo 5

Sono esenti dall’imposta di bollo le istanze presentate per:

• il Fondo unico per lo spettacolo (legge 30 aprile 1985, n. 163),

• la vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo (DM 22 febbraio 1996, n. 261 e DM 12 luglio 2005),

• la disciplina del cinema e dell’audiovisivo (legge 12 novembre 2016, n. 220),

• la revisione dei film (legge 21 aprile 1962, n. 161).

 

Articolo 6

Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente articolo si provvede mediante riduzione della spesa prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34.

L'AZIENDA

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Circo Bellucci di Emidio Bellucci

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